Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Ammissione al gratuito patrocinio per l’esercizio di azione giudiziaria – Esercizio di attività propedeutica – Richiesta di compenso – Illecito deontologico – Sussistenza – Obblighi informativi dell’avvocato – Ampiezza

È legittima la richiesta di compenso direttamente al cliente da parte dell’avvocato per l’attività stragiudiziale prestata, ancorché in presenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per una sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, posto che, in forza della disciplina posta dal d.P.R. n. 115/02, l’attività professionale di natura stragiudiziale non può essere richiesta allo Stato, ma resta a carico del cliente nel cui interesse è svolta. Al contrari, il compenso non può in alcun modo essere richiesto al cliente quando non si tratti di attività stragiudiziale in senso proprio ma di mera attività propedeutica all’instaurando giudizio, quando cioè sia ravvisabile un legame teleologico con l’azione giudiziaria che si intenda proporre e per la quale sia stata deliberata l’ammissione al patrocinio.
Atteso l’obbligo a carico dell’avvocato di informare il cliente della possibilità di accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, a maggior ragione sussiste a carico dell’avvocato l’obbligo di attivarsi per richiedere eventualmente la modifica del decreto di ammissione in vista dell’azione che si intende proporre in tutti quei casi in cui l’avvocato è già a conoscenza dell’ammissione al beneficio, in modo da non esporre il cliente ad ipotesi di revoca o invalidità dell’ammissione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 30 dicembre 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BROCCARDO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 210

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 30 Dicembre 2009 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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