Per costante giurisprudenza, il sistema di cui agli artt. 54 segg. dell’Ordinamento Professionale esclude la diretta impugnabilità innanzi al C.N.F. delle deliberazioni assunte in relazione alle istanza di ricusazione contro i Consigli Territoriali, trattandosi di procedimento amministrativo che conduce ad un provvedimento non espressamente incluso tra quelli impugnabili al C.N.F. Va altresì ritenuta inammissibile la ricusazione rivolta nei confronti “…della maggioranza di Consiglieri…”, dovendo essa riguardare il Giudice come persona fisica e, quindi, essere rivolta specificatamente a singoli componenti del Collegio, e non indiscriminatamente. (Dichiara inammissibile il ricorso per la ricusazione C.d.O. di Potenza, 14 maggio 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 15 Dicembre 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 14 Maggio 2009
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