Va esclusa la violazione del divieto previsto dall’art. 49 c.d.f. allorquando l’avvocato agisca conformandosi ai doveri di una diligente difesa della parte che gli ha conferito il mandato, senza venir meno ai doveri di correttezza. In particolare, non aggrava la posizione del debitore il professionista che, per il timore di perdere la garanzia del credito per l’ormai certo e prossimo sopravvenire del formale provvedimento d’estinzione della prima procedura esecutiva ed in considerazione del pregresso contegno non affidabile del debitore, notifichi un nuovo pignoramento sulle stesse somme su cui era caduto il primo ed ancora sottoposte al vincolo del primo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 14 maggio 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 207 del 15 Dicembre 2011 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 14 Maggio 2009 (avvertimento)
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