L’adozione, da parte dell’avvocato, di contegni elusivi volti ad impedire alla cliente di conoscere gli esatti termini dell’accordo raggiunto con la compagnia di assicurazione, al fine di ottenere dalla conclusione della pratica un maggior profitto in suo favore, integra sicuramente altrettante violazioni dei doveri di probità, dignità, fedeltà, correttezza e decoro sanciti dagli artt. 5, 6, 7, 35, 40 e 42 c.d.f. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 12 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 206
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 12 Maggio 2011 (sospensione)
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