Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Illecito deontologico a carattere continuativo – Decorrenza del termine quinquennale – Cessazione della condotta – Compimento di atti propulsivi del procedimento – Notifica all’incolpato del decreto di citazione a giudizio – Interruzione – Manifestazione della volontà di procedere – Sufficienza

Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 51, r.d.l. 1578/1933, è fissato in cinque anni dalla consumazione del fatto disciplinarmente rilevante e si interrompe a seguito della notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare ovvero dal compimento di altri atti propulsivi del procedimento, come la delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato; tali atti devono ritenersi idonei a determinare l’effetto interruttivo della prescrizione, a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere. Qualora, poi, la violazione deontologica sia integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla cessazione della condotta medesima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 12 maggio 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 206

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 12 Maggio 2008 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment