Deve ritenersi probo sul piano disciplinare l’operato del legale che richieda preventivamente al collega avversario di poter contattare la controparte, allo scopo di intercedere presso costei e di evitare conseguentemente una seconda controversia giudiziale motivandone le ragioni giuridiche. Va pertanto esclusa la violazione dell’art. 27, canone I, c.d., che consente di scrivere direttamente alla parte in “casi particolari, per richiedere determinati comportamenti”, quando comunque, come nella specie, sia inviata copia della missiva anche al collega. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 26 giugno 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 203
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 203 del 15 Dicembre 2011 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 26 Giugno 2009 (avvertimento)
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