Mentre l’invariabilità del collegio giudicante costituisce caratteristica essenziale di ogni procedimento giurisdizionale e di ogni decisione giudiziaria, e deve pertanto sussistere anche in sede di procedimento disciplinare davanti al CNF, al contrario il Consiglio dell’Ordine locale, anche quando irroga una sanzione disciplinare, non è un giudice, ma compie un’attività amministrativa per la quale non vige il principio dell’immutabilità del collegio decidente, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 26 giugno 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 203
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 203 del 15 Dicembre 2011 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 26 Giugno 2009 (avvertimento)
0 Comment