L’omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare, atteso che, per pacifica e consolidata giurisprudenza, la contestazione, se adeguatamente specificata in ordine all’indicazione dei comportamenti addebitati e tale da garantire all’incolpato la predisposizione di una difesa compiuta ed efficace, non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né la individuazione delle norme deontologiche che si assumono violate. La predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può essere invero ricollegata a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività, considerata peraltro la norma di chiusura di cui all’art. 60 c.d.f., ove si precisa che le disposizioni del codice costituiscono semplice «esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi». (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 21 aprile 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 199
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 21 Aprile 2008 (censura)
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