Qualora i fatti posti a base dell’incolpazione siano stati definitivamente accertati in sede penale, la sentenza irrevocabile di condanna ha in sede disciplinare efficacia di cosa giudicata ex art. 653 c.p.p. quanto alla loro materiale sussistenza, alla loro illiceità penale ed alla affermazione della loro commissione da parte dell’imputato, ancorché di essi il giudice disciplinare compia un’autonoma valutazione sulla base del materiale probatorio disponibile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 12 luglio 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 12 Luglio 2007 (sospensione)
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