Secondo la giurisprudenza costante del C.N.F. e della Suprema Corte, ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare non ha rilievo la provenienza della notizia, avendo il Consiglio il potere-dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare quando venga a conoscenza di fatti lesivi del decoro della professione compiuti da iscritti nell’Albo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 16 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 191
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 16 Novembre 2007 (censura)
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