Nel procedimento disciplinare, conformemente al principio del libero convincimento del giudice pacificamente applicabile, il C.d.O. ha potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte. Deve pertanto ritenersi legittimo il comportamento dell’ordine che abbia rigettato l’istanza di audizione di alcuni testimoni richiesta dall’incolpato quando, come nella specie, le circostanze dedotte quale oggetto della prova vengano ritenute ininfluenti ai fini del giudizio poiché inidonee ad escludere la sussistenza del fatto addebitato e la sua rilevanza disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 19 marzo 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 19 Marzo 2007 (avvertimento)
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