È inammissibile il ricorso proposto dall’esponente personalmente e direttamente presso la segreteria del C.N.F., anziché presso la segreteria del C.O.A. competente, ed inoltre avente ad oggetto un provvedimento di archiviazione che, pacificamente, non rientra tra gli atti impugnabili, non essendo ricompreso tra quelli a carattere decisorio richiamati dall’art. 50 L.P. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 25 novembre 2010).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 25 Novembre 2010 (archiviazione)
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