Pone in esser un illecito deontologico l’avvocato che, nonostante i ripetuti tentativi posti in essere dal collega per ottenere notizie in ordine alle procedure di esecuzione forzata presso terzi al primo affidate, non fornisca alcuna comunicazione, con ciò violando l’art. 31 c.d.f. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 16 ottobre 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 16 Ottobre 2009 (sospensione)
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