Il comportamento del C.d.O. che a seguito della presentazione della istanza di iscrizione all’Albo speciale degli Avvocati stabiliti, ritenendo di non provvedere sulla domanda avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 6 co. 8, D.Lvo n. 96/01 attuativo della Direttiva n. 98/5/CE, determini la formazione del silenzio-rifiuto è certamente lecito, in quanto manifestazione dell’esercizio di una facoltà riconosciuta dalla legge che, come tale, esclude la configurabilità di un danno ingiusto.
Ai fini della iscrizione all’Albo speciale degli Avvocati stabiliti, il requisito costituito dall’attestazione di essere iscritti “alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine” (nella specie, la Spagna) ex art. 6 co. 3, D.Lvo n. 96/2001, contempla, coerentemente con l’interpretazione che la Corte di Giustizia Europea ha dato della Direttiva 98/5/CE oggetto di attuazione, anche l’onere di comprovare l’attività professionale effettivamente svolta in quello Stato. (Rigetta il ricorso avverso silenzio C.d.O. di Teramo su domanda di iscrizione Sezione speciale avvocati stabiliti, 14 aprile 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 179
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 179 del 15 Dicembre 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Teramo, delibera del 14 Aprile 2011
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