L’inosservanza del termine per ricorrere, stabilito dall’art.50, co. 2, R.d.l. 27 novembre 1933, n.1578, in venti giorni dalla notificazione all’interessato del provvedimento del Consiglio territoriale, rende il ricorso inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 20 aprile 2004).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 28 Novembre 2011 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 20 Aprile 2004 (sospensione)
0 Comment