Avvocato – Tenuta degli albi – Elenco Speciale degli Avvocati dipendenti da enti pubblici – Presupposti – Simultaneo svolgimento di attività legale e amministrativa – Autonomia ed Esclusività – Esclusione – Attività di rappresentanza in giudizio ex art. 417 bis, c.p.c. – Irrilevanza

Devono ritenersi insussistenti i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco Speciale riservata agli Avvocati dipendenti da enti pubblici, laddove sia ravvisabile il simultaneo svolgimento di attività legale e di attività amministrativa, simultaneità che di per sé esclude il concetto di esclusività della funzione legale, da intendersi in senso oggettivo ed esterno, incidendo in modo decisivo sullo schema tradizionale che ritiene il cumulo di incarichi preclusivo dell’iscrizione nell’elenco speciale. Né, in senso contrario, rileva la circostanza che il dipendente abbia svolto attività di rappresentanza giudiziale dell’ente di appartenenza nelle controversie in materia di pubblico impiego, laddove risulti, come nella specie, che gli incarichi debbano essere ricondotti alla normativa di cui agli artt. 417 bis, c.p.c., e che, dunque, egli sia stato delegato a rappresentare il Ministero quale funzionario dipendente dell’Amministrazione e non quale Avvocato della medesima. (Nel caso di specie, l’iscritto era dipendente del Ministero della Giustizia con la qualifica di Funzionario di Cancelleria C2 in servizio presso il Tribunale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Paola, 17 gennaio 2011).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 14 novembre 2011, n. 175

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 175 del 14 Novembre 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Paola, delibera del 17 Gennaio 2011
Giurisprudenza CNF

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