Va esclusa la nullità della decisione con la quale il Consiglio dell’Ordine disponga la cancellazione ex art. 3 L.P. dall’Elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati in difetto della comunicazione al P.M. dell’apertura del procedimento di cancellazione, atteso che, ai sensi dell’art. 37 L.P., al pubblico ministero va notificata la sola deliberazione di cancellazione, e non anche quella di apertura del relativo procedimento amministrativo, spettando peraltro soltanto ad esso la legittimazione a sollevare la relativa eccezione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Paola, 17 gennaio 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 14 novembre 2011, n. 175
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 175 del 14 Novembre 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Paola, delibera del 17 Gennaio 2011
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