È contrario ai doveri di lealtà e correttezza pretesi in via generale dall’art. 6 Codice Deontologico Forense e dal successivo art. 22 con riguardo ai rapporti di colleganza, l’ingannevole comportamento del professionista che con piena consapevolezza corrisponda direttamente con le controparti al fine di determinarne il risentimento nei confronti del loro legale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 30 gennaio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FERINA), sentenza del 14 novembre 2011, n. 172
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 14 Novembre 2011 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 30 Gennaio 2009 (censura)
0 Comment