Non costituisce l’illecito deontologico sanzionato dell’art. 24 c.d.f., secondo capoverso, la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del C.d.O. di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto. Invero, una fase preliminare del procedimento disciplinare – anche in virtù della lettera dell’art. 47 del r.d. 37/34 e dell’art. 38, co. II, L.P. – non è prevista dalla legge e l’istruzione predibattimentale non costituisce una fase precedente ed esterna al procedimento nella quale l’avvocato sia tenuto a dare sollecita risposta a richieste di chiarimenti in ordine a fatti che possono comportare una sua responsabilità disciplinare, posto che così intesa la suddetta norma deontologica contrasterebbe con la regola basilare del nemo tenetur contra se edere, che è espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 12 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 18 Ottobre 2011 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 12 Novembre 2009 (sospensione)
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