È inammissibile il ricorso proposto al CNF avverso la delibera di apertura del procedimento disciplinare. Nell’attuale assetto ordinamentale, infatti, i Consigli territoriali non costituiscono entità gerarchicamente o funzionalmente sottordinate al CNF ma si caratterizzano per la più ampia discrezionalità in ordine al se ed al quomodo delle azioni necessarie e sufficienti a realizzare la tutela degli interessi dei quali sono enti esponenziali, dovendo pertanto individuarsi nel Consiglio territoriale, non nel CNF, il soggetto depositario del potere di iniziativa disciplinare (art. 14, co. 1 lett. a), R.D.L. 1578/1933 L.P.) e assegnatario della relativa competenza (art. 38, co. 1, 2 e 3, R.D.L. cit.). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 21 ottobre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 164
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 18 Ottobre 2011 (respinge) (apertura procedim.to)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 21 Ottobre 2009 (apertura procedim.to)
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