È inammissibile il ricorso al C.N.F. sottoscritto dal difensore dell’incolpato privo di valida procura alla presentazione dell’atto di impugnazione, a nulla rilevando che la procura sia stata rilasciata nel procedimento dinanzi al C.d.O. La nomina alla difesa dell’incolpato dinanzi al C.O.A., infatti, non può estendere i suoi effetti anche alla fase giurisdizionale che si svolge davanti al C.N.F., poiché per essa è necessario il conferimento di apposita e specifica procura speciale conferita ad avvocato abilitato all’esercizio innanzi alle magistrature superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 15 luglio 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 12 ottobre 2011, n. 163
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 12 Ottobre 2011 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 15 Luglio 2009 (avvertimento)
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