Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Delibera che dispone l’apertura del procedimento – Natura di “decisione” ex art. 50, r.d.l. n. 1578/1933 – Esclusione – Natura amministrativa del procedimento – Conseguenze – Regime dei vizi – Esigenze buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. – Applicabilità – Principi del giusto processo ex art. 111 Cost. – Esclusione

Il procedimento disciplinare di natura amministrativa assolve una funzione sanzionatoria correlata ad interessi pubblici ed il C.d.O., nell’esercizio della funzione disciplinare, adempie ad una pubblica funzione. Ne consegue che la norma costituzionale ai cui parametri va riferito il procedimento disciplinare è non già quella di cui all’art. 111 Cost. con i correlativi ivi enunciati principi del giusto processo (pertinenti alla sola attività giurisdizionale), ma piuttosto quella di cui all’art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Con il rilievo che non risponde certo a siffatte esigenze il sindacato sulle iniziative disciplinari dei C.d.O. esercitato prima che il procedimento abbia avuto la sua conclusione, prestandosi per tal via a favorire non già e non tanto il corretto esercizio del potere disciplinare, quanto piuttosto la possibilità, in tal modo concessa a chi vi sia assoggettato, di allontanare il più possibile la sanzione e di rallentare – se non di impedire – l’esercizio della funzione disciplinare.
Attesa la natura amministrativa del procedimento disciplinare di primo grado, l’impugnativa delle delibere di apertura del procedimento disciplinare è da ritenersi rimedio idoneo ad alterare il sistema dell’impugnabilità dei provvedimenti amministrativi, per il quale i vizi del procedimento non sono lesivi dell’interesse legittimo o del diritto soggettivo del professionista se non quando si traducano in vizi del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 12 luglio 2010)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 12 ottobre 2011, n. 162

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 12 Ottobre 2011 (respinge) (apertura procedim.to)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 12 Luglio 2010 (apertura procedim.to)
Giurisprudenza CNF

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