In caso di condotta omissiva protratta nel tempo e che, pertanto, assuma i connotati della continuità e della permanenza, la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare è impedita sino a che la condotta medesima non sia cessata. Qualora, pertanto, la condotta disciplinarmente rilevante si inveri nel mancato compimento di atti inerenti al mandato, il termine di decorrenza della prescrizione ex art. 51 RDL 1578/33 va individuato in coincidenza con la revoca del mandato da parte del cliente. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 25 febbraio 2009)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 12 Ottobre 2011 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 25 Febbraio 2009
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