Pone in essere un contegno connotato da particolare gravità l’avvocato che svolga attività giudiziale e stragiudiziale nei confronti di compagnie di assicurazione, ottenendo indennizzi per sinistri inesistenti o per danni inesistenti riferiti ai sinistri accaduti, senza avere mai avuto né ricercato contatti diretti con i simulati ed ignoti clienti per il fatto di aver ricevuto il conferimento degli incarichi direttamente dal titolare di una carrozzeria mediante la consegna al legale fogli con firme di procura alle liti mai apposte in sua presenza eppure autenticate unitamente a quelle risultanti sulle quietanze. Mediante il compimento di atti giudiziali e stragiudiziali, invero, il legale assume specifica responsabilità nei confronti del giudice e dei controinteressati (nel caso di specie, le società assicuratrici truffate), giacchè tali atti sono assistiti da una presunzione di affidabilità circa la liceità dell’interesse tutelato e l’autenticità dichiarata dal legale, per il fatto di provenire da un avvocato la cui iscrizione all’albo implica l’osservanza dei doveri di probità, lealtà e fedeltà nonché la consapevole assunzione di responsabilità connesse al rilievo pubblicistico della funzione difensiva. (Nella specie, il C.N.F. ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due irrogata dal C.d.O.). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 30 ottobre 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 154
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 154 del 04 Ottobre 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 30 Ottobre 2009
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