Deve ritenersi inammissibile, in quanto proposto avverso una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F., il ricorso proposto dall’esponente avverso la delibera con cui il Consiglio dell’Ordine disponga di non autorizzare il ricorrente all’accesso agli atti di un procedimento disciplinare, differendone l’esame al termine dell’istruttoria. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 dicembre 2010)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 28 Settembre 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Dicembre 2010
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