Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Natura del giudizio di appello – Revisio prioris instantiae – Mancata specificazione dei motivi di impugnazione – Inammissibilità – Indicazione chiara ed univoca ragioni fatto e diritto – Necessità

Secondo consolidata giurisprudenza, il giudizio di appello demandato al C.N.F. si configura come una revisio prioris instantiae e non come un iudicium novum. Ne consegue che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, è necessaria l’indicazione chiara ed inequivoca delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento delle doglianze, espresse in forma tale da consentire l’identificazione esatta delle questioni che si intendono sottoporre al vaglio del nuovo giudice. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 14 dicembre 2009)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MORLINO), sentenza del 28 settembre 2011, n. 147

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 28 Settembre 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 14 Dicembre 2009
Giurisprudenza CNF

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