Deve ritenersi insufficiente la motivazione della delibera con la quale il C.d.O. disponga la sospensione cautelare dall’esercizio della professione, qualora difetti del tutto il riferimento, anche solo sommario, sia all’indispensabile presupposto per l’applicazione della misura cautelare, consistente nella divulgazione delle notizie di comportamenti disciplinarmente rilevanti in un largo ambito e del relativo discredito derivante alla classe forense, sia alla gravità dei fatti ed alla loro reale consistenza.
Va accolto il ricorso avverso il provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione, nel caso in cui il C.d.O. abbia adottato la pronuncia sospensiva in tempi distanti e non attuali rispetto all’occorrere degli accadimenti, così ignorando le esigenze tipiche della sospensione cautelare, che sono quelle di porre riparo in via immediata e radicale al disdoro che alla classe professionale può derivare dalla continuazione dell’attività da parte di un suo componente che notoriamente si sia reso responsabile di condotte reprensibili. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 26 ottobre 2010)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 23 Settembre 2011 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 26 Ottobre 2010
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