I procedimenti cautelari di cui agli artt. 43 e 44 del R.D.L. n. 1578/33 non sono posti dalla legge in alcun rapporto con il procedimento disciplinare regolato dall’art. 38, comma 3°, da ritenersi del tutto autonomo rispetto a quelli e la cui decisione non può dunque porsi come loro condizione di procedibilità. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 26 ottobre 2010)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 23 Settembre 2011 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 26 Ottobre 2010
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