Pone in essere un contegno disciplinarmente rilevante il professionista che richieda un compenso gravemente sproporzionato rispetto all’attività di consulenza prestata in favore del cliente e che successivamente, a seguito della contestazione legale di costui, provveda ad una drastica riduzione della somma pretesa. Va infatti ritenuto comunque disdicevole e lesivo del decoro dell’avvocato l’operare “sconti” progressivi rispetto alla richiesta originaria, i quali fanno apparire la stessa come frutto di una ingiustificata e non corretta valutazione approssimata per eccesso e, peraltro, suscettibile di successive riduzioni in conseguenza delle contestazioni della parte assistita senza più alcun riferimento al valore della pratica ed alla prestazione offerta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 25 giugno 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TACCHINI), sentenza del 12 settembre 2011, n. 142
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 12 Settembre 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 25 Giugno 2009
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