In materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e tale non è da considerarsi la decisione di archiviazione, che è provvedimento antecedente all’apertura del procedimento e manifesta la volontà di non iniziare l’azione disciplinare ex officio.
Legittimati a proporre l’impugnazione al CNF avverso le decisioni disciplinari sono soltanto l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte di Appello, sicché ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da questi ultimi va ritenuta inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 5 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 9 settembre 2011, n. 139
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 09 Settembre 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 05 Maggio 2010
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