E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43 R.D.L. del 27.11.1933, n. 1578, nella parte in cui non assoggetta la sospensione cautelare ai limiti di tempo di cui all’art. 40.
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 4, 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, R.D.L. del 27.11.1933, n. 1578 nella parte in cui non prevede un termine massimo di durata della misura cautelare e non rispetta i principi di terzietà dell’organo deputato all’applicazione della misura. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 17 settembre 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 22 luglio 2011, n. 129
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 22 Luglio 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 17 Settembre 2010
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