Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Decisione di archiviazione – Impugnazione – Inammissibilità

Il provvedimento di archiviazione adottato dal C.d.O. non è impugnabile, atteso che in materia disciplinare gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo (e sono, oltre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, quelli che attengono alla tenuta degli albi, il diniego di rilascio del certificato di compiuta pratica forense, gli atti relativi alle elezioni dei Consigli dell’Ordine, quelli che fanno insorgere un conflitto di competenza). Legittimati a proporla sono esclusivamente l’iscritto contro cui si procede ed il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello (art. 50, L. n. 36/34). Va pertanto esclusa a pena di inammissibilità ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli sopra indicati e in relazione ad un atto che non è ricompreso tra quelli che la legge riconosce come suscettibili d’impugnazione.
Va dichiarato inammissibile il ricorso presentato direttamente dall’esponente privo di jus postulandi, non rispettando il termine previsto dalla legge e per l’annullamento di un atto non impugnabile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 20 marzo 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. ALLORIO), sentenza del 22 luglio 2011, n. 127

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 22 Luglio 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 20 Marzo 2007
abc, Giurisprudenza CNF

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