E’ inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera con la quale Consiglio dell’Ordine disponga l’apertura del procedimento disciplinare.
Non può essere condivisa la generica e non argomentata affermazione secondo cui la norma prevista dall’art. 50 del r.d.l. n. 1578 del 1933 non impedirebbe la possibilità di includere in tale nozione anche la delibera di apertura del procedimento ai fini della relativa impugnabilità. Con il termine “decisione”, invero, il legislatore ha senza dubbio inteso definire il provvedimento decisorio conclusivo del procedimento disciplinare che si svolge nei confronti degli avvocati, e non anche gli atti con cui è disposta l’apertura del procedimento disciplinare, rispetto ai quali l’ordinamento professionale prevede soltanto che sia data comunicazione all’incolpato dell’enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è stato iniziato, con citazione a comparire davanti al Consiglio procedente e con assegnazione al professionista di un termine per le sue discolpe. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 31 maggio 2010).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 18 Luglio 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 31 Maggio 2010
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