Avvocato – Norme deontologiche – Violazione – Illecito disciplinare – Sanzione – Sospensione esercizio professione – Adeguatezza – Fattispecie

L’atteggiamento indolente mantenuto dall’incolpato nella fase dibattimentale del giudizio dinanzi al COA, l’assenza di qualsiasi tentativo di ravvedimento operoso nei riguardi dei soggetti danneggiati, l’inosservanza del dovere di correttezza e di informazione nei riguardi di un collega, nonché il vano ed ostinato tentativo di negare l’evidente fondamento della propria colpevolezza costituiscono elementi che giovano a profilare una condotta certamente irrispettosa della dignità e del decoro propri della professione forense, nonché delle istituzioni e delle regole comportamentali posti a presidio dei suddetti valori, giustificando l’adeguatezza dell’irrogata sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi dodici. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 29 maggio 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 115

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 18 Luglio 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 29 Maggio 2008
Giurisprudenza CNF

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