Il termine quindicinale stabilito dall’art. 50, comma 1 r.d.l. 1578/1933, che ha natura meramente ordinatoria e che si riferisce alla notificazione dei provvedimenti dei Consigli dell’Ordine, decorre non già dalla data della deliberazione, ma da quella del deposito del provvedimento stesso. L’inosservanza di un tempo ragionevole nel deposito di decisioni contenenti l’applicazione di una sanzione disciplinare è, quindi, certamente stigmatizzabile, ma non comporta alcun vizio procedurale suscettibile di ripercuotersi sulla validità della deliberazione. (Nella specie, la decisione era stata depositata a distanza di un anno e mezzo dalla sua assunzione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 29 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 115
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 18 Luglio 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 29 Maggio 2008
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