Avvocato – Norme deontologiche – Astensione dalle udienze

In caso di dichiarata astensione di un avvocato dall’udienza regolarmente proclamata, il collega deve evitare di porre in essere attività processuale che possa risolversi in pregiudizio per l’esercizio del diritto di difesa, concretamente precluso dalla condotta illecita in quanto non più azionabile nel corso del processo. Il pregiudizio alle ragioni dell’avversario, tuttavia, ai fini del sindacato della condotta deve essere valutato in concreto, a causa della mancata tipizzazione dell’illecito, avendo riguardo a tutti quei comportamenti dell’avvocato che, in concreto, siano definitivamente impeditivi dell’esercizio del pari diritto del collega di avvalersi di tutti quei meccanismi formali e sostanziali idonei ad assicurare la dialettica democratica del processo avuto riguardo all’atto compiuto. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siena, 2 ottobre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DAMASCELLI), sentenza del 18 luglio 2011, n. 111

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 18 Luglio 2011 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 02 Ottobre 2008
Giurisprudenza CNF

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