Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Violazione art. 51 c.d.f. – Ritardata conoscenza dell’intervenuta modifica della norma deontologica – Irrilevanza

Deve ritenersi lesivo del dovere di fedeltà e correttezza, e comunque contrario a buona norma di comportamento, il contegno del professionista che assuma un incarico difensivo contro un ex cliente del quale si siano curati gli interessi, con la possibilità di fare uso di informazioni acquisite nello svolgimento del precedente mandato.
Deve ritenersi priva di fondamento alcuno l’eccezione di non conoscenza di una norma del codice deontologico, atteso che tali norme hanno valore ricognitivo del comune sentire della classe forense e, quindi, di condotte già ampiamente consolidate per prassi generale nell’ambito dell’esercizio professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di L’aquila, 25 giugno 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. TACCHINI), sentenza del 18 luglio 2011, n. 107

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 18 Luglio 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA LAquila, delibera del 25 Giugno 2008
Giurisprudenza CNF

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