Viola l’art. 22 del Codice Deontologico l’avvocato che, in assenza del difensore della controparte, discuta con il giudice in udienza senza preventivamente informare il collega, rappresentando altresì fatti non corrispondenti a verità.
Deve ritenersi censurabile sotto il profilo disciplinare, per violazione dell’art. 22 del Codice Deontologico, il comportamento dell’avvocato che intrattenga rapporti diretti con le controparti assistite da altro legale senza informare il collega, risultando irrilevante la circostanza che costoro siano vicini di casa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 17 marzo 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SALAZAR), sentenza del 18 luglio 2011, n. 106
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 18 Luglio 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 17 Marzo 2006
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