Sussiste violazione dell’art. 42 c.d.f., secondo il quale l’avvocato è tenuto a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato ogni qualvolta il cliente ne faccia richiesta, laddove risulti accertato che il professionista abbia provveduto a riconsegnare la documentazione soltanto a seguito della formale diffida impartita dall’Ordine e, con colpevole ritardo, dopo ben oltre tre mesi dalla rinunzia ai mandati, a nulla rilevando il fatto che il comportamento tenuto dal ricorrente non abbia di fatto danneggiato i clienti, non incorsi in decadenze o preclusioni di sorta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 16 luglio 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 18 Luglio 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 16 Luglio 2008
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