In tema di iscrizione all’Albo speciale tenuto dal C.N.F. per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, la cui disciplina è dettata dall’art. 33 del R.D.L. 1578/1933 (e successive modificazioni, apportate con le leggi n. 133/1951 e n. 27/1997), l’apposito Comitato, al momento dell’iscrizione all’elenco, deve svolgere un’attività di controllo non solo formale e relativo al mero controllo della iscrizione del richiedente nell’Albo di un tribunale, ma altresì sostanziale, estendendo l’accertamento alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 17 dell’ordinamento professionale
L’albo degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi la Cassazione è un albo autonomo tenuto dal C.N.F., per la cui iscrizione è necessario il controllo degli stessi requisiti per l’iscrizione all’Albo ordinario tenuto dal Consiglio dell’Ordine territoriale. Va pertanto rigettato il ricorso avverso la delibera con la quale il Comitato per la tenuta dell’Albo Speciale ha rigettato l’istanza di iscrizione laddove nel richiedente difetti il requisito della specchiatezza a seguito del C.N.F. che lo abbia ritenuto disciplinarmente responsabile di fatti che alterano il proprio stato all’interno della vita professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione Comitato per la tenuta dell’Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, 26 giugno 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BASSU), sentenza del 13 luglio 2011, n. 103
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 13 Luglio 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA, delibera del 26 Giugno 2009
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