In tema di espressioni sconvenienti ed offensive, il termine “menzogna”, il cui significato semantico lo rende omologo all’alterazione dei fatti, viene dalla scienza del linguaggio considerato meno popolare e meno grave di quello di “bugia”, mentre il “vaniloquio” è il discorso privo di costrutto o fondamento logico-sostanziale. A nessuna delle due espressioni può pertanto essere attribuita portata offensiva o natura sconveniente.
Va esclusa la violazione dell’art. 20 c.d.f. per carenza del necessario elemento soggettivo dell’animus iniuriandi quando, come nella specie, non emerga alcun elemento indicativo della volontà dell’incolpato di esprimere apprezzamenti negativi in ordine alla personalità ed al patrimonio morale dell’esponente, essendosi il professionista limitato alla constatazione oggettiva di un fatto non vero e di un giudizio privo di fondamento. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 14 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BERRUTI), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 215
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 215 del 13 Dicembre 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 14 Maggio 2007
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