Va esclusa la nullità del provvedimento disciplinare per carente motivazione, allorquando la statuizione disciplinare, pur lacunosa e superficiale, non appaia completamente priva degli elementi strutturali e di contenuto richiesti dall’art. 51, comma 3 del R.D. n. 37/34, considerato peraltro che il C.N.F., quale giudice del merito, può in via di principio sopperire ai vizi che inficino la motivazione sotto il profilo dell’adeguatezza e della coerenza logica e sostanziale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 14 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BERRUTI), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 215
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 215 del 13 Dicembre 2010 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 14 Maggio 2007
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