L’art. 34 della legge professionale prevede che coloro che non abbiano raggiunto nell’insegnamento, nei gradi o negli uffici indicati, il periodo di tempo necessario per l’iscrizione nell’Albo speciale, possono ottenerla dopo un periodo di esercizio professionale uguale a quello occorrente per integrare il periodo richiesto. Il chiaro testo letterale della disposizione fa sì che la norma non possa che essere interpretata nel senso che funzione integrativa può avere il solo periodo di esercizio professionale successivo a quello svolto con la carica principale, mentre il periodo anteriore o contemporaneo di esercizio professionale non sono cumulabili. (Rigetta ricorso contro decisione Comitato per la tenuta Albi Speciali, 24 novembre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnagni, rel. Vacirca), decisione del 15 giugno 1989, n. 91
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 15 Giugno 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Novembre 1988
0 Comment