Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Potere di iniziativa disciplinare del C.d.O. – Autonomia – Controllo estrinseco di legalità formale – Ammissibilità – Motivi di impugnazione – Difformità tra contenuto del verbale contenente la delibera e contenuto dell’atto notificato – Mancata indicazione del luogo e della data dell’illecito contestato – Accoglimento

Mediante l’impugnazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare non possono essere dedotti motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare, essendo il potere del Consiglio Nazionale Forense limitato ad un controllo estrinseco di mera legalità formale della delibera. Deve pertanto ritenersi ammissibile l’impugnativa che, stigmatizzando la legittimità formale dell’atto, eccepisca la difformità tra il contenuto del verbale contenente la delibera di apertura del procedimento disciplinare e quanto invece riportato nell’atto notificato all’incolpato. (Nella specie, il C.N.F. ha accolto il ricorso avverso la delibera di apertura del procedimento poiché nell’atto notificato all’incolpato era indicato un numero relativo ad un procedimento disciplinare per il quale non risultava emessa alcuna delibera di apertura e poiché in tutti i procedimenti disciplinari riuniti difettava l’indicazione sia del luogo sia della data in cui i fatti illeciti contestati si erano verificati). (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione avverso decisione C.d.O. di Napoli, 24 aprile 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 212

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 13 Dicembre 2010 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 24 Aprile 2007
Giurisprudenza CNF

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