Il potere di revisione del C.N.F. sui provvedimenti di apertura dei procedimenti disciplinari deve essere ristretto entro i confini di un mero riscontro di legalità che abbia solo ed esclusivo riguardo all’esistenza di tutti i presupposti formali per la relativa adozione (quali, ad esempio, l’esistenza e il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi necessari; l’avvenuta previa rituale convocazione dei consiglieri; l’esecuzione di tutti gli adempimenti formali propedeutici alla delibera eventualmente imposti dal regolamento disciplinare che fosse stato adottato dal C.O.A.; l’avvenuta regolare notifica e il rispetto di un certo lasso temporale tra questa e l’udienza dibattimentale; etc.), escludendosi qualsiasi ingerenza nel merito degli stessi. Ciò anche in virtù della considerazione secondo cui, nell’attuale assetto ordinamentale, non esiste un rapporto di tipo gerarchico, né di tipo funzionale, tra il C.N.F. e i C.O.A. territoriali, con conseguente ampia discrezionalità di questi ultimi nell’an e nel quomodo delle azioni finalizzate alla tutela degli interessi dei quali essi stessi sono enti esponenziali. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 15 dicembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 208
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 13 Dicembre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 15 Dicembre 2009
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