Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Giudizio di impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense – Controllo di mera legittimità.

Nei casi previsti dall’art. 43, terzo comma della legge professionale, la sospensione cautelare appartiene all’insindacabile potere discrezionale del Consiglio dell’Ordine e l’esame del Consiglio nazionale forense è limitato al controllo della legittimità del provvedimento, non estendendosi al merito. Nella fattispecie è stato respinto il ricorso contro la delibera con cui il Consiglio dell’Ordine disponeva la sospensione cautelare del professionista perché le censure mosse dal ricorrente riguardavano la presunta inopportunità del provvedimento e la sua estrema gravità, con riferimento a situazioni personali e familiari, che raffiguravano pertanto ipotesi di violazione di legge o eccesso di potere. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verbania, 6 ottobre 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Landriscina), decisione del 15 giugno 1989, n. 90

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 15 Giugno 1989 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verbania, delibera del 06 Ottobre 1988
Giurisprudenza CNF

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