Secondo il costante orientamento del C.N.F., nel procedimento disciplinare, in difetto di rituale istanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non si converte in un motivo di nullità della decisione e non può neanche essere dedotto come motivo di impugnazione, se non qualora il giudice abbia un interesse proprio immediato e diretto nella causa, tale da poterlo collocare come parte nel processo. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 febbraio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 204
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 13 Dicembre 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Febbraio 2009
0 Comment