Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Domanda di iscrizione – Procedimento di impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense – Ricorso del Procuratore Generale – Successiva rinuncia – Non luogo a deliberare per sopravvenuta carenza d’interesse.

Qualora il Procuratore Generale della Corte d’Appello abbia impugnato la delibera del Consiglio dell’Ordine e lo stesso successivamente abbia dichiarato di rinunziare al ricorso, il Consiglio nazionale forense non può che prendere atto della sopravvenuta carenza d’interesse e dichiarare di conseguenza il non luogo a deliberare. (Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verona, 23 maggio 1988)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Siciliano), decisione del 15 giugno 1989, n. 89

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 15 Giugno 1989 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 23 Maggio 1988
Giurisprudenza CNF

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