Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la stampa – Utilizzo strumentale ed estraneo alle esigenze di difesa – Illecito deontologico

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione dell’art. 18 c.d.f., il professionista che, ancor prima di intraprendere l’azione giudiziaria nei confronti di un Collega, intrattenga crescenti rapporti con la stampa al fine di dare diffusione alla notizia dell’azione legale, così ponendosi in contrasto con le regole di pacatezza, sobrietà e continenza sancite dalla suddetta previsione deontologica, ed utilizzi le note divulgative al fine di pubblicizzare, mediante la strumentale spendita del nome della nota cliente, competenze ed organizzazione del proprio studio professionale, così eccedendo le stesse esigenze di tutela della parte assistita. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 2 ottobre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BORSACCHI), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 200

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 13 Dicembre 2010 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 02 Ottobre 2008
Giurisprudenza CNF

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