Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’esponente, quale ex cliente dell’incolpato, avverso il provvedimento di archiviazione assunto dal C.O.A. nei confronti del professionista , sia perché tale provvedimento, se pure astrattamente ricorribile, lo potrebbe essere solo dal p.m., sia perché, non essendo atto da considerarsi definitivo, non è per sua natura soggetto ad impugnazione, ma solo assoggettabile a provvedimento di riapertura in presenza di elementi nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già valutati. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avellino, 30 giugno 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 2 novembre 2010, n. 192
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 02 Novembre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Avellino, delibera del 30 Giugno 2009
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